Regolamento dei Mercatini ACSI
1. Definizione e scopo
1.1 Conformemente all’art.4 lettera c dello statuto l’Associazione delle consumatrici della svizzera italiana (ACSI) istituisce e gestisce dei mercatini dell’usato denominati M-ACSI. L’apertura di nuovi mercatini è subordinata ad approvazione da parte del Comitato esecutivo (CE), sentite la coordinatrice/il coordinatore e tutte le/i responsabili dei M-ACSI.
1.2 Lo scopo dei M-ACSI è di:
- offrire in vendita per conto di consumatrici e consumatori oggetti usati a prezzi contenuti, prolungandone la durata d’utilizzo e contribuendo così a ridurre lo spreco.
- sensibilizzare consumatrici e consumatori ad acquisti e a comportamenti il più possibile compatibili con uno sviluppo sostenibile.
- informare consumatrici e consumatori sulle attività dell’ACSI.
- fungere da centri locali di aggregazione nell’ambito delle attività dell’ACSI.
1.3 Alcune norme e parametri operativi per la gestione dei M-ACSI vengono regolati nelle “Disposizioni amministrative dei M-ACSI” (DA) emanate dal CE nell’ambito delle proprie competenze, sentite la coordinatrice/il coordinatore e le/i responsabili dei M-ACSI.
2. Responsabilità
2.1 Ogni M-ACSI è sottoposto a una/un responsabile la cui nomina deve essere approvata dal CE e dallo stesso riconfermata/o di anno in anno, immediatamente dopo l’Assemblea generale. Di regola viene nominata/o una candidata/o proposto dal M-ACSI.
2.2 La/il responsabile organizza il lavoro, gestisce il personale, fissa gli orari di apertura e dispone delle risorse del mercatino tenendo conto della necessità e delle peculiarità locali. Può designare una cassiera/un cassiere.
2.3 Il CE delega a un suo membro la responsabilità di vigilare e di coordinare le attività dei M-ACSI e di curare i loro rapporti con gli organi dell’Associazione. Alla/al coordinatrice/ore viene fatto obbligo di partecipare ai CE quando all’ordine del giorno vi sia un tema che concerne direttamente i M-ACSI.
2.4 Le collaboratrici/i collaboratori dei M-ACSI devono essere socie/i dell’ACSI e condividerne e promuoverne i principi e gli obiettivi.
3. Servizio di vendita
3.1 I M-ACSI prendono in consegna da terzi (proprietaria/o) da mettere in vendita per loro conto unicamente quelle merci, articoli o indumenti usati (oggetti) - puliti, in buono stato e commercialmente proponibili - che sono elencati nelle DA. Per eventuali difetti o danni creati da questi oggetti rispondono direttamente i proprietari.
3.2 Può essere accettato un massimo di 10 oggetti per volta. Il prezzo di vendita viene concordato tra la proprietaria/il proprietario dell’oggetto e il personale dei M-ACSI.
3.3 L’oggetto invenduto e non ritirato entro la scadenza concordata, diventa di proprietà del M-ACSI, che ne decide la destinazione.
3.4 Almeno la metà del ricavo della vendita dell’oggetto spetta alla proprietaria/al proprietario; il rimanente è destinato al M-ACSI a copertura delle spese. La chiave di riparto viene stabilita nelle DA.
3.5 Gli importi non ritirati dai proprietari entro 2 anni dalla consegna degli oggetti venduti vengono integrati dal M-ACSI quali ricavi.
3.6 Di regola i M-ACSI restano aperti al pubblico 3 mezze giornate la settimana, durante i periodi di apertura delle scuole.
4. Gestione finanziaria
4.1 La cassiera/il cassiere di ogni singolo M-ACSI tiene la contabilità a partita semplice che sarà controllata dai revisori dell’ACSI. Il capitale dei mercatini figura separatamente (conti d’ordine) nel bilancio dell’ACSI.
4.2 Le entrate dei mercatini servono per:
- coprire le spese vive
- versare al personale le indennità e le eventuali gratifiche
- alimentare il conto proprio e il fondo comune di riserva.
4.3 Le spese che superano i Fr. 1000.- sono subordinate ad approvazione da parte del CE come da art.9 degli statuti dell’ACSI.
4.4 Le varie indennità per il personale sono fissate nelle DA.
4.5 Il limite annuo globale di spesa per il personale per i singoli M-ACSI è fissato nelle DA.
4.6 Le gratifiche per il personale vanno distribuite solo a revisione dei conti avvenuta. Possono ammontare fino ad un massimo del 20% dell’utile annuo. Può inoltre essere distribuita quale gratifica l’intera eccedenza del conto proprio qualora questo superi l’importo fissato nelle DA.
5. Fondo comune di riserva (FCR)
5.1 Il FCR è gestito dall’ACSI e serve a finanziare eventuali spese straordinarie di logistica o pubblicitarie, a tamponare momentanee mancanze di liquidità, a coprire eventuali deficit d’esercizio o altre situazioni d’eccezione che potrebbero verificarsi nei M-ACSI e esclusivamente per questi scopi.
5.2 Per far capo al FCR va inoltrata domanda scritta e documentata al UP, che è competente a decidere per importi inferiori a Fr. 1'000.- Per importi superiori come da statuti ACSI l'UP trasmetterà la richiesta al CE. Ogni decisione sarà presa dopo aver sentito il parere di tutte le responsabili/tutti i responsabili.
5.3 Quando alla chiusura dei conti l'ammontare del FCR scende al di sotto del minimo fissato dalle DA si deve provvedere ad alimentarlo facendo capo al capitale proprio dei M-ACSI, con versamenti in proporzioni date dal rapporto tra capitale proprio di ogni singolo M-ACSI e la somma dei capitali propri di tutti i M-ACSI. L'importo complessivo da versare al FCR non dovrà superare il massimo annuale stabilito nelle DA.
6. Chiusura
6.1 La chiusura di un M-ACSI avviene automaticamente quando alla chiusura dei conti il suo capitale proprio risulta inferiore alla perdita registrata quell'anno, salvo parere contrario del CE.
6.2 In caso di chiusura di un M-ACSI gli eventuali fondi restanti andranno a favore del FCR.
6.3 In caso di chiusura di tutti i M-ACSI gli eventuali fondi restanti andranno a favore dell’ACSI.
Annulla e sostituisce il Regolamento approvato dal CA del 19 settembre 2006
Approvato dal CE il 22 ottobre 2008
Approvato dal CA ed entrato in vigore il 9 dicembre 2008
Le Disposizioni amministrative (DA) dei M-ACSI sono a vostra disposizione in formato Acrobat/pdf
