FitActive 24/7? Non a S. Antonino…l’ACSI dice no alla clausola “firmi o non entri”
30 Ottobre 2025
La pubblicità prometteva un accesso alla palestra a qualsiasi orario tutti i giorni, ma nella realtà, a Sant’Antonino questo non è consentito. La società ha cercato di correre ai ripari costringendo i clienti a firmare un documento.
Negli ultimi mesi InfoConsumi ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di consumatrici che si erano abbonate alla palestra FitActive che dispone di diversi centri in Ticino, fra i quali anche uno a S. Antonino. Il brand italiano FitActive è usato in Ticino dalla società FitActive Svizzera Sagl, Lugano. La particolarità nella sottoscrizione di un abbonamento con questa società sta nel fatto che gli abbonati possono recarsi in ogni centro FitActive 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
FitActive punta molto su questo per la sua pubblicità (social media e cartelli pubblicitari), visibile anche nell’immagine abbinata a questo articolo. L’elasticità negli orari ha convinto diverse persone ad abbonarsi.
Le segnalazioni che InfoConsumi ha ricevuto e che ha risolto positivamente erano tutte relative al centro FitActive situato a S. Antonino. A differenza degli altri centri ticinesi, il comune di S. Antonino non ha accordato alla società il permesso di tenere aperta la palestra 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per questo motivo gli abbonati (fra i quali anche le nostre socie), che vivono e lavorano in quella zona e che avevano scelto proprio quella palestra, si sono ad un certo punto ritrovati a dover sottoscrivere un documento che li obbligava ad accettare per S. Antonino una fascia oraria di apertura ridotta, dalle 6.00 alle 22.00, pena l’impossibilità di accedere al centro.
Le nostre socie, che avevano scelto FitActive in ragione dei loro impegni famigliari, scolastici e lavorativi si sono rifiutate di firmare tale documento e ritenuto come la palestra le abbia a questo punto impedito di accedere al centro, si sono rivolte al nostro servizio giuridico.
Abbiamo analizzato il contratto e le sue condizioni generali, unitamente al contenuto del documento che cambiava in modo del tutto unilaterale i termini contrattuali.
L’ACSI è giunta alla conclusione che da una parte la pubblicità messa in atto dalla società può essere considerata sleale nella misura in cui promette una determinata prestazione quando in realtà, almeno per il centro di S. Antonino, l’apertura della palestra è limitata agli orari usuali. Inoltre, l’ACSI ha ritenuto che le sue socie, al momento di firmare il contratto, si trovavano in errore in quanto convinte di potersi allenare in qualsiasi momento della giornata e della notte. Queste considerazioni hanno spinto l’ACSI a contattare la società per metterla dinnanzi alle sue responsabilità chiedendo l’annullamento del contratto e la restituzione di quanto pagato in anticipo. Anche il contratto di pagamento rateale abbinato all’abbonamento è stato contestato.
La risposta della società è giunta attraverso la sua legale che ha confermato l’annullamento del contratto e la restituzione di quanto anticipato. Anche la società di rateizzazione del prezzo dell’abbonamento ha provveduto a restituire le rate pagate.
Ciononostante, la società continua a pubblicizzare per il centro di S. Antonino un’offerta al pubblico che prevede l’apertura del centro “24H 7G” quando in realtà questa promessa non può essere mantenuta.
Permangono pertanto la violazione della Legge federale sulla concorrenza sleale e il rischio che altre persone vengano indotte in errore.
L’ACSI consiglia di non firmare documenti che modificano in modo unilaterale le condizioni contrattuali essenziali precedentemente firmate come ad esempio gli orari di accesso alla palestra. Per segnalazioni e un’adeguata assistenza giuridica il nostro servizio InfoConsumi rimane volentieri a disposizione.