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Storie da InfoConsumi: scooter elettrico, non è come una bicicletta

20 Febbraio 2026

La mobilità elettrica è in forte crescita anche in Svizzera, ma l’acquisto di uno scooter elettrico comporta obblighi ben precisi che non possono essere sottovalutati. Lo dimostra il caso di un nostro socio che, pur avendo agito in modo corretto e trasparente, si è trovato nell’impossibilità di immatricolare e assicurare il mezzo acquistato a causa della mancanza dei documenti di omologazione richiesti dalla legge svizzera.

Lo scorso anno un nostro socio, per velocizzare il tragitto casa-lavoro, ha ordinato presso un rivenditore ufficiale della Svizzera italiana uno scooter elettrico scelto proprio perché tecnicamente idoneo a essere sbloccato fino alla velocità di 45 km/h. Questa caratteristica non è di poco conto: in Svizzera, infatti, uno scooter elettrico che supera i 25 km/h non è più considerato un semplice mezzo leggero, ma rientra nella categoria dei ciclomotori veloci, con obblighi specifici in termini di immatricolazione, assicurazione e documentazione.

Ben consapevole di queste regole, il nostro socio ha agito correttamente:

  • ha versato l’acconto richiesto al momento dell’ordine;
  • ha avviato la procedura di immatricolazione presso la Sezione della circolazione di Camorino;
  • ha richiesto alla propria assicurazione l’attestato di responsabilità civile.

È proprio in questa fase che si è verificato il problema. Per poter immatricolare in Svizzera uno scooter elettrico omologato per 45 km/h, è indispensabile il rapporto di perizia 13.20 A; documento che certifica la corretta importazione del veicolo e ne attesta la categoria.

È importante sapere che:

  • il formulario 13.20 A deve essere richiesto dall’importatore e non dal consumatore;
  • senza tale documento non è possibile stipulare l’assicurazione RC veicoli;
  • senza assicurazione, l’immatricolazione è impossibile.

Nonostante ripetute richieste, al socio non è mai stato consegnato il rapporto di perizia 13.20 A, rendendo di fatto impossibile utilizzare lo scooter elettrico nel rispetto della legge.
Con il protrarsi della situazione, ritardi e promesse di consegna mai mantenute, e persino minacce, è sorto un dubbio: lo scooter elettrico potrebbe essere stato sdoganato come veicolo da 25 km/h, probabilmente all’interno di una partita di mezzi non destinati all’immatricolazione, senza tenere conto della precisa richiesta del cliente di acquistare uno scooter omologabile per 45 km/h.
Un’eventuale importazione di questo tipo rende poi impossibile il rilascio della documentazione necessaria all’immatricolazione come ciclomotore veloce, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche del mezzo. Questa irregolarità avrebbe potuto essere aggirata mediante uno sblocco “fai da te”, soluzione che il socio non ha però mai preso in considerazione, non volendo aggirare la legge né esporsi a sanzioni amministrative in caso di controllo della polizia con possibile sequestro del mezzo, mancata copertura assicurativa in caso di incidente e responsabilità personale in caso di incidente.

A fronte di una chiara inadempienza contrattuale e dell’impossibilità di immatricolare lo scooter elettrico acquistato, il socio si è rivolto ad InfoConsumi per ottenere l’annullamento del contratto e la restituzione dell’acconto di 500 franchi versato al momento dell’ordine. La restituzione è avvenuta solo dopo l’intervento formale dell’ACSI, tramite una lettera raccomandata alla sede centrale del rivenditore svizzero, che non ha fornito nessuna risposta scritta all’associazione ma si è affrettato a rimborsare l’acconto versato.

Prima di acquistare uno scooter o un monopattino elettrico:

  • informarsi sulla categoria legale in Svizzera;
  • verificare come il veicolo viene sdoganato;
  • diffidare delle promesse di “sblocco successivo” o “sblocchi fai-da-te”.

Scooter elettrici e monopattini elettrici: attenzione se superano i 25 km/h. In Svizzera sia gli scooter elettrici sia i monopattini elettrici sono soggetti a regole diverse dagli altri Paesi a seconda della velocità massima autorizzata. Se uno scooter elettrico o un monopattino elettrico supera i 25 km/h oppure è tecnicamente predisposto o sbloccabile per 45 km/h, cambia categoria e non è più considerato un mezzo leggero. In questo caso sono obbligatori:

  • immatricolazione del veicolo presso la Sezione della circolazione di Camorino;
  • rapporto di perizia 13.20 A (a carico dell’importatore);
  • assicurazione di responsabilità civile veicoli;
  • targa di controllo e pagamento dell’imposta di circolazione;
  • licenza di condurre adeguata (cat. M o A1, a seconda dei casi);
  • casco obbligatorio.

Non conta infatti la velocità a cui si decide di circolare, ma quella massima consentita e certificata nei documenti del veicolo. Valgono le Disposizioni relative all’omologazione e alla circolazione dei ciclomotori. Maggiori informazioni QUI.

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