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Storie da InfoConsumi: i contratti infiniti delle palestre

08 Novembre 2024

Una palestra sta inviando a diversi consumatori richieste di pagamento a distanza di anni dall’ultima frequentazione. Sono già molteplici le segnalazioni giunte ad InfoConsumi.

L’ACSI ricorda che quando si sottoscrive un abbonamento, per esempio ad una palestra, occorre prestare attenzione alla durata del contratto, alla scadenza e al termine di disdetta. Inoltre, occorre conoscere il regolamento della palestra e le condizioni generali.

In generale il consumatore è tenuto a ricordare i propri impegni finanziari. Le auspicate modifiche di legge a protezione dei diritti dei consumatori sui rinnovi taciti dei contratti, di cui anche l’abbonamento alla palestra fa parte, sono state purtroppo rifiutate dal Parlamento svizzero: la proposta era volta ad obbligare le palestre ad avvisare per iscritto il consumatore sull’imminenza della scadenza del contratto e sul termine previsto dal contratto per la disdetta.

In virtù di tutto questo, può essere una buona idea rivolgersi a palestre che hanno una politica trasparente e comunicano chiaramente con i clienti, per esempio ricordando la data di rinnovo dell’abbonamento.

I contratti delle palestre prevedono la clausola di rinnovo automatico: se non viene data la disdetta entro i termini e secondo la modalità stabilita, essi vengono rinnovati automaticamente per un nuovo periodo. Poco importa se hai avvisato la segretaria alla ricezione o il trainer personale o ancora se hai fatto una telefonata. La disdetta deve essere mandata in forma scritta (lettera raccomandata o e-mail), in modo da avere una prova documentata. Le palestre potrebbero avanzare pretese retroattive fino a 10 anni: consigliamo quindi di conservare la ricevuta o la risposta all’email di disdetta. Anche la ricevuta della riconsegna del badge d’entrata può essere presa in considerazione come una prova dell’accettazione della disdetta da parte della palestra.

La palestra deve comunque provare l’esistenza di un contratto valido (come consumatore, puoi richiederlo!); il consumatore, d’altro canto, deve provare di aver inviato una disdetta. InfoConsumi è a disposizione delle socie e dei soci ACSI in caso di dubbi.

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