Acquisti – ritardo nella consegna
Acquisti – ritardo nella consegna
Se il consumatore conclude un contratto che prevede la consegna della merce in un secondo momento si possono presentare due casi: nel primo, il contratto fissa chiaramente il termine di consegna; nel secondo, il termine di consegna non è indicato.
1° caso: il contratto di acquisto fissa chiaramente il termine di consegna
L’art. 190 CO prevede che se il venditore non rispetta il termine di consegna fissato nel contratto, l’acquirente ha diritto a rinunciare a una consegna posticipata e può pretendere il risarcimento del danno subito (ciò vale per le vendite commerciali e non fra privati).
Se invece l’acquirente vuole comunque ricevere la merce concordata deve darne subito avviso scritto al venditore e fissargli un nuovo termine di consegna. Nel caso in cui nemmeno questo termine venga rispettato, si applica l’art. 103 CO che prevede il risarcimento del danno per il tardato adempimento e l’art. 107 CO che prevede la rescissione del contratto.
2° caso: il contratto di acquisto non fissa chiaramente il termine di consegna
In questo caso fanno stato le CG (Condizioni generali) del contratto. In assenza di CG, fa stato l’art. 102 CO che prevede che, se l’obbligo di consegna è scaduto (nel senso che è trascorso un lasso di tempo entro il quale la merce, pagata, avrebbe già dovuto essere consegnata) il venditore è costituito in mora mediante l’interpellazione dell’acquirente. Per “interpellazione” si intende una lettera scritta raccomandata nella quale l’acquirente fissa un termine chiaro per la consegna che dovrà essere rispettato dal venditore, pena le conseguenze della mora. Per “conseguenze della mora” si intende l’obbligo di risarcire il danno (art. 103 CO) e la possibilità che l’acquirente si avvalga del suo diritto di recedere dal contratto (art. 107 CO).
In breve
Se alla scadenza del termine (fissato per contratto o fissato dall’acquirente) la merce non è ancora stata consegnata, l’acquirente ha le seguenti possibilità:
recedere dal contratto (il contratto è annullato)
mantenere in vigore il contratto e chiederne l’adempimento con il risarcimento del danno subito a causa del ritardo (il contratto rimane in vigore: l’acquirente continua a chiedere la consegna della cosa e pure il risarcimento del danno)
mantenere in vigore il contratto, rinunciare alla prestazione tardiva e chiedere il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento (l’acquirente non vuole più la consegna della cosa ma pretende il risarcimento del danno).
Attenzione: la lettera raccomandata va inviata subito, il giorno dopo la scadenza del termine di consegna. In caso di ritardo nel reclamo, il venditore può considerare che il rispetto del termine non sia importante per l’acquirente e ritenere di poter consegnare la merce quando gli è più opportuno.
L’ACSI consiglia
Leggi sempre bene il contratto e/o le CG e se ti trovi dei termini di consegna vaghi, stralcia il paragrafo e sostituiscilo con un termine fisso. In questo modo la tua situazione sarà più chiara.