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Precetto esecutivo

Precetto esecutivo

CHF 2.00
Informazioni sul documento

Se ricevi un ordine di pagamento (precetto esecutivo) dall’Ufficio esecuzione e fallimenti e intendi contestarlo, hai a disposizione solo 10 giorni per opporti. Facendo opposizione, obblighi il creditore, che voglia continuare nell’esecuzione contro di te, a giustificarne la ragione davanti a un giudice, producendo le prove documentali.

La regola

Per fare opposizione

devi scrivere sull’ordine di pagamento “mi oppongo” o “faccio opposizione”, firmare e riconsegnarlo all’agente che esegue la notifica (generalmente l’impiegato postale) che la rinvierà all’ufficio;

oppure

entro 10 giorni dalla notificazione del precetto, invia una lettera raccomandata direttamente all’Ufficio esecuzione e fallimenti, nella quale dichiari di opporti.

Opposizione totale o parziale

L’opposizione presentata al Precetto esecutivo (PE) può essere totale oppure parziale. Ad esempio: quando si riceve un PE nel quale ci viene ingiunto di pagare una determinata somma, a volte al credito iniziale e agli interessi moratori vengono aggiunte spese esorbitanti cagionate dall’intervento di un ufficio incassi al quale il creditore iniziale ha affidato la gestione della pratica o ceduto il credito. Se si riconosce di non aver pagato il credito iniziale, si devono sicuramente gli interessi di mora ma non sempre si devono accettare le altre spese aggiunte. In questo caso, come anche in altri nei quali si riconosce solo una parte del debito, si può fare opposizione parziale indicando esattamente l’importo contestato.

Attenzione

Dal 1.1. 2019 il debitore ha pure il diritto di chiedere che il creditore sia invitato a presentare presso l’Ufficio esecuzione i mezzi di prova concernenti l’esistenza del debito.

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