Fitness
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Essere membri di un club di fitness non è esattamente come essere membri di un’associazione sportiva. La tua appartenenza a una palestra ti dà diritto di usare le macchine e/o attrezzi per la tonificazione muscolare e/o il diritto di partecipare ai corsi di fitness (ad esempio, aerobica, gag, ecc.) per il periodo determinato nel contratto. La qualificazione giuridica dell’abbonamento fitness non è espressamente regolata nel CO, e per questa ragione viene indicato come un contratto cosiddetto “innominato”. Nel caso dell’abbonamento fitness, la fonte principale degli obblighi e dei doveri delle parti (fruitore della palestra da una parte e gerente della palestra dall’altra) è il contratto, spesso munito di CG (Condizioni generali). In seconda battuta, cioè per quegli aspetti che non sono regolati nel contratto e/o nelle CG, ci si deve basare sulle disposizioni legali del CO, soprattutto sulle regole del contratto della locazione avente per oggetto delle cose mobili (per quanto concerne gli attrezzi e le macchine, se sono presenti solo quest’ultime nella palestra) oppure sulle disposizioni relative al mandato se la palestra offre solo dei corsi di ginnastica. Se la palestra offre sia gli uni che gli altri, a dipendenza dell’oggetto della controversia, le parti dovranno applicare le regole corrette per risolvere la questione giuridica.
Per disdire il contratto bisogna attenersi alle scadenze indicate sul contratto e/o sulle CG. Di norma, ogni palestra fa firmare al proprio cliente un contratto individuale sul quale figura la data di inizio dell’abbonamento, la sua scadenza e la modalità di disdetta (il modo e il termine da rispettare per la disdetta). L’ACSI consiglia di inviare la disdetta per scritto e raccomandata (o di consegnarla brevi manu direttamente in palestra facendosi firmare il proprio esemplare in segno di ricevuta, in modo da poter dimostrare di aver rispettato il termine di disdetta).
Nel caso in cui né il contratto, né le CG indichino il termine di disdetta (caso invero più unico che raro, quasi tutti gli abbonamenti hanno un contratto e delle CG), si applicano le rispettive regole del CO
– sulla locazione di beni mobili (per gli attrezzi e le macchine) ossia l’art. 266 CO che prevede che
“La locazione conclusa tacitamente o espressamente per un tempo determinato cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto” e inoltre che “In caso di riconduzione tacita, la locazione è considerata a tempo indeterminato”. Nel caso in cui l’abbonamento si trasformi in una locazione a durata indeterminata fa stato l’art. 266 a CO che prevede che “Ciascuna delle parti può dare la disdetta osservando i termini legali di preavviso e le scadenze di disdetta”. Secondo l’art. 266 f CO, nel caso di “cose mobili” – quali attrezzi e/o macchine – il termine di preavviso è di 3 giorni per una scadenza qualsiasi.
– e/o sul mandato (per i corsi) ossia l’art. 404 CO che prevede che “Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti”. Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, potrebbe dover risarcire l’altra parte del danno che gliene deriva.
Va detto però che praticamente tutte le palestre dispongono di contratti scritti e CG e dunque per le scadenze e i termini di disdetta vanno consultati e rispettati questi documenti.
Nel caso in cui tu voglia cedere il tuo abbonamento a una terza persona e essere pertanto liberato da ogni e qualsiasi obbligo nei confronti della palestra, devi verificare sul contratto se ciò sia possibile e in che modo è necessario eseguire questa pratica. Se nel contratto non figura questa opzione è meglio chiedere direttamente alla palestra e in caso di accettazione, far modificare il contratto in modo che il tuo nome non vi figuri più.
Nel caso in cui tu sia in malattia o in infortunio o in maternità, solitamente i contratti prevedono che la durata dell’abbonamento viene prolungata di conseguenza. Verifica sul contratto.
Attenzione: vi sono contratti di fitness che si rinnovano tacitamente per il periodo indicato sul contratto se il consumatore non lo disdice nei tempi e nei modi previsti. Nel 2013 era stata presentata un’iniziativa parlamentare per rafforzare i diritti dei consumatori in questo specifico caso (rinnovo automatico del contratto). Il Parlamento aveva esaminato la richiesta e formulato una modifica del CO che implicava per le palestre l’obbligo di notificare al consumatore, entro l’inizio del termine di disdetta, l’obbligo di disdetta, pena il rinnovo del contratto. Il Consiglio federale ha ritenuto questa soluzione come un’ingerenza nella libertà contrattuale e come un onere sproporzionato a carico delle imprese e l’ha dunque affossata. Il rinnovo tacito dei contratti resta dunque legale.
A determinate e molto restrittive condizioni, esiste tuttavia la possibilità che una clausola contrattuale di rinnovo tacito del contratto possa essere considerata dal Giudice come sleale ai sensi dell’art. 8 LCSl (Legge federale contro la concorrenza sleale).
Occorre tuttavia aggiungere che grazie all’intervento coordinato delle organizzazioni dei consumatori (ACSI, FRC,SKS) molte palestre hanno oggi finalmente rinunciato a questa clausola.